Per la revoca dell’amministratore di condominio non si applica la mediazione

Corte di Appello di Palermo, sentenza 29.6.2018 – Est. Picone.

Commento a cura del Dott. Luigi Butti. Anche se per “controversie in materia di condominio” ai sensi del D.Lgs. 28/2018, art. 5, comma 1, si intendono tra le altre, quelle degli articoli ricompresi dal 61 al 72 disp. att. c.c., (essendo l’art.64 disp. att. c.c., relativo, appunto, alla revoca dell’amministratore), per contro, l’art.5, comma 4, lett.f,  del D.lgs. 28/2010, è inequivoco nel disporre che il meccanismo della condizione di procedibilità della mediazione (di cui ai commi 1 bis e 2), non si applica nei procedimenti in camera di consiglio come quello per la revoca dell’amministratore di condominio.