Il mediatore non fissa il primo incontro? Rischio improcedibilità se l’avvocato non lo sollecita formalmente

 Tribunale di Treviso, sentenza 19.9.2017 – Est. Deli.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. E’ improcedibile il giudizio se l’opponente deposita tempestivamente l’istanza di mediazione ma l’incontro non si svolge per inerzia del mediatore. Quando la parte si rende conto che la sua domanda di mediazione non ha ricevuto seguito, è necessaria un’ulteriore attività per sollecitare il mediatore all’apertura e la fissazione del prescritto incontro, come un’ulteriore e formale istanza e/o la messa in mora.

Difatti, è “L’esperimento del procedimento di mediazione” che è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e non il deposito della domanda di mediazione.