E’ l’opponente che deve avviare la mediazione entro 15 giorni

 Tribunale di Vicenza, 9.3.2017 – Est. De Giovanni.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. L’avvio della mediazione è un onere posto a carico della parte opponente che deve provvedervi nel termine perentorio di 15 giorni dalla conoscenza dell’ordinanza che la dispone. Se il giudice rileva il mancato o il ritardato avvio della mediazione, dichiara la improcedibilità del giudizio di opposizione e definitivo il decreto ingiuntivo.