L’avvocato raggiunge un accordo in mediazione? Non ha diritto alla liquidazione delle spese a carico dello Stato

 Tribunale di Roma, decreto 11.01.2018 – Est. Monastero.

Commento a cura dell’avv. Simone Tagliaferro. Non può porsi a carico dello Stato il compenso professionale dell’avvocato che abbia assistito una parte ammessa al gratuito patrocinio nell’ambito della procedura obbligatoria di mediazione e qualora le parti abbiamo raggiunto un accordo e non sia stato instaurato il giudizio.

Anche se la mediazione è prevista quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e la parte è obbligata a farsi assistere da un avvocato, la disciplina in materia di mediazione nulla prevede per la parte che sia stata ammessa al gratuito patrocinio. E’ evidente che il legislatore non ha voluto estendere sulla mediazione la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato, come appare altrettanto chiaro che: 1) l’art.75 dpr 115/2002 fa riferimento ad ogni grado e fase del processo ovvero ad eventuali procedure, presupponendo una attività giurisdizionale alla quale non può essere assimilata la mediazione; 2) la giurisprudenza ne ha escluso la estensione salvo nel caso di attività stragiudiziale conseguente l’azione giudiziaria; 3) la necessità che ogni spesa posta a carico dello Stato abbia una copertura normativa; 4) gli avvocati possono sempre fare ricorso al beneficio della solidarietà professionale.