Assistenza legale facoltativa per il consumatore dopo la sentenza della Corte di Giustizia

 Tribunale di Verona, ordinanza 28.9.2017 – Est. Vaccari.

Commento a cura dell’avv. Massimiliano Paolettoni. Alla luce delle considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia nella sentenza n.457 del 14.6.2017, deve affermarsi che va disapplicata la norma nazionale che prevede per i consumatori  l’assistenza obbligatoria del legale in mediazione, poiché in contrasto con le norme comunitarie che prevedono tra i requisiti di compatibilità che la procedura non generi costi, ovvero generi costi non ingenti per le parti.

Poiché non è dubitabile che l’esborso a cui sono tenute le parti nei confronti dei rispettivi legali sia consistente se si considerano, in difetto di accordo sul punto, gli importi di liquidazione fissati dal d.m. 55/2014, è evidente che la norma sulla mediazione che prevede l’assistenza legale obbligatoria, essendo fonte di costi non contenuti per le parti, va disapplicata per contrasto con l’art.47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

I consumatori, quindi, potranno adire un qualsiasi organismo di mediazione senza obbligo di farsi assistere da un avvocato di fiducia.