La partecipazione in mediazione è valida ai fini della pratica forense

A seguito di un quesito formulato dal COA di Bologna sulla equiparazione – ai fini della pratica forense – della partecipazione alle udienze agli incontri di mediazione, il Consiglio Nazionale Forense col parere n. 55/2017, ha precisato che la partecipazione alla mediazione del praticante avvocato ben può essere computata nel novero delle udienze cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8, comma 4 del DM 70/2016, a condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), ed a condizione che la sua presenza sia documentata.

Pertanto, il praticante potrà farne menzione nel libretto ai fini del raggiungimento delle venti udienze richieste per ogni semestre.

La equiparazione va invece esclusa – precisa il CNF – per il procedimento di negoziazione assistita.

La redazione di Medyapro