Mancata partecipazione senza giustificato motivo sanzionata dal giudice

 Tribunale di Padova, sentenza 27.4.2017 – Est. Marani.

Commento a cura dell’avv. Elisa Fichera. La parte convenuta (una banca) è stata condannata dal Tribunale di Padova al versamento in favore del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio ai sensi dell’art. 8, comma 4 bis, del d. lgs. N. 28 del 2010, in quanto non ha addotto alcun giustificato motivo per la mancata partecipazione al procedimento di mediazione.