La trascrizione dell’accordo di mediazione che accerta l’avvenuta usucapione è inopponibile al successivo fallimento

 Tribunale di Torino, sentenza 09.6.2016 – Est. Di Capua.

Commento a cura dell’avv. Elisa Fichera. L’accordo raggiunto in mediazione per l’accertamento dell’avvenuta usucapione e riprodotto in un successivo atto pubblico a rogito del Notaio, non è opponibile alla procedura concorsuale se lo stesso è stato trascritto nei registri immobiliari prima dell’iscrizione della sentenza dichiarativa di fallimento nel registro delle imprese.