Il termine ordinatorio per l’avvio della mediazione non è rimesso all’arbitrio delle parti

images Tribunale di Rimini, sentenza 10.5.2016 -Est. Lionello Rossino.

Commento a cura dell’Avv. Aldo Corcioni. Anche se il termine per l’instaurazione del procedimento di mediazione concesso dal Giudice deve considerarsi ordinatorio, è altresì incontestabile che i tempi di avvio della mediazione non sono rimessi all’arbitrio delle parti, ove si tenga presente che l’art.154 cpc, consente al Giudice di prorogare, su istanza di parte o di ufficio, il termine che non sia stabilito a pena di decadenza, solo prima della sua scadenza.

Il decorso di un termine ordinatorio senza la presentazione di un’istanza di proroga, ha, quindi, gli stessi effetti preclusivi della scadenza del termine perentorio ed impedisce la concessione di un nuovo termine per svolgere la medesima attività, salva la remissione in termini, nel caso in cui la decadenza si sia verificata per causa non imputabile alla parte.

Nel caso di specie, nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo le parti avviavano la mediazione ordinata dal giudice successivamente al termine di 15 giorni prescritto nell’ordinanza, e senza alcuna richiesta di proroga.

Il giudice, equiparando il tardivo deposito della domanda al mancato esperimento della mediazione, dichiarava l’improcedibilità della domanda e confermava il decreto opposto, in conformità all’insegnamento della Cassazione che pone sull’opponente l’onere di esperire la mediazione. (Sulla natura perentoria del termine si v. Tribunale di Rimini, sentenza 24.5.2016 -Est. Capodaglio)