Compagnia assicurativa assente in mediazione e condannata per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.

Trib. di Roma, Sez, XIII Civile, sentenza 29.5. 2014. Il Tribunale di Roma nella persona del dott. Moriconi, ha condannato la compagnia di assicurazione al pagamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio e ad un ulteriore importo di natura indennitaria pari al doppio delle spese processuali a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., per non aver partecipato alla mediazione demandata dal giudice senza giustificato motivo e, quindi, per non aver consentito il corretto esplicarsi dei nuovi strumenti conciliativi endoprocessuali.

Secondo il giudice capitolino, la parte non può limitarsi ad opporre quale giustificato motivo della mancata partecipazione alla mediazione, l’idea che la propria posizione sia fondata rispetto alle tesi della controparte, poiché in tali casi ci sarebbe comunque da parte di tutti un giustificato motivo per non comparire.

Poiché, invece, la mediazione nasce da un contrasto tra le parti che il mediatore esperto tenta di dirimere, non può esserci alcuna presa di posizione preconcetta fondata su ragioni proprie ma occorre invece una partecipazione effettiva.