Per esperire validamente la mediazione le parti devono procedere oltre il primo incontro

Trib. di Civitavecchia, ordinanza 15/01/2016. La procedura di mediazione prevista quale condizione di procedibilità della domanda non si considera superata se le parti si fermano durante il primo incontro rifiutandosi di entrare nel merito. Il non corretto svolgimento comporta la rinnovazione del procedimento.

TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA

VERBALE DELLA CAUSA n.r.g. …./2015

tra

C.A., M.A., P.A. – ATTORI

CONTRO

A. R. F – CONVENUTO

E.F., E.A. – INTERVENUTI

Oggi 15 gennaio 2016, alle ore 12.00, innanzi al Dott. Maria Flora Febbraro, sono comparsi:

Per C.A., M.A., P.A., E.F. e E. A., l’avv. L.M. e oggi sostituito dall’ Avv. P.G., la quale chiede termine a difesa e per esame con particolare riferimento alla costituzione odierna della A.R.F.

Per A.R.F l’Avv. M.S., la quale si riporta alla comparsa, insiste nell’eccezione di improcedibilità della domanda degli attori e degli interventori e chiede termine a difesa per esame relazione alla costituzione degli interventori.

Il Giudice

verificato che la procedura di mediazione, prevista quale condizione di procedibilità della domanda è stata esperita dagli attori e dagli interventori ma non si è conclusa non essendo iniziata dopo il primo incontro, letto ed applicato il combinato disposto dall’artt. 8, comma 1 e 5, comma 1, d.lgs. 28/2010 come modificato dal c.d. Decreto Del Fare n. 69/2013, convertito in legge, fissa in “prosieguo di prima udienza” la data del 2.12.2016 ore 10.30 disponendo la prosecuzione del procedimento di mediazione con il suo inizio ovvero la rinnovazione del procedimento entro il termine di 15 giorni. Riserva all’esito ogni altra valutazione sulle questioni preliminari e di merito sollevate dalle parti. Invita le stessa a delucidare all’Autorità adita se è iniziato il processo penale con costituzione di parte civile dei danneggiati, odierni istanti.

E’ verbale, Civitavecchia lì 15.1.2016

Il Giudice

dott.ssa Maria Flora Febbraro