Nella mediazione le parti devono partecipare personalmente o tramite procuratori speciali ad hoc

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Tribunale di Cassino, ordinanza 8.10.2014
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Con l’ordinanza con cui dispone l’esperimento della mediazione, il giudice avvisa le parti che il verbale negativo del primo incontro, senza la partecipazione delle parti personalmente (nella specie, i legali rappresentanti delle persone giuridiche muniti degli idonei poteri) o tramite procuratori speciali ad hoc che comunque abbiano dichiarato di non aderire al procedimento, sarà nell’un caso ritenuto improduttivo di effetti giuridici e nell’altro caso produttivo di sanzioni a favore dell’Erario e dell’altra parte.